ECOBONUS 110% TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE

BY HOMEMADE
Ormai ci siamo, il decreto rilancio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020 ed è pronto ad offrirti buone opportunità per poter efficientare la tua abitazione, riducendo al minimo il consumo delle risorse fossili a vantaggio di fonti rinnovabili.
Immagino che tu ti stai chiedendo quali interventi rientrano all’interno del famoso ECOBONUS 110%
Bene l’articolo 119 parla di “Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”. Riguardano tutte le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 con una detrazione del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Il beneficio andrà ripartito in cinque rate annuali di pari importo, con possibilità di optare per la cessione ad altri soggetti del credito corrispondente alla detrazione oppure per lo sconto in fattura.
Ma vediamo insieme gli interventi di riqualificazione energetica fondamentali per accedere all’ ECOBONUS 110%Â
- Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio sia unifamiliare che condominiale e che abbia un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. Il tetto massimo detraibile da ogni singolo proprietario è di 60.000€;
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A. Il tetto massimo detraibile da ogni singolo proprietario è di 30.000€;
Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore Il tetto massimo detraibile è di 30.000€ (che sarà da suddividere in 5 anni);
In presenza di uno degli interventi 1,2 e 3, l’aliquota del 110% spetta anche per tutti gli eventuali altri interventi di efficientamento energetico (50% e 65%), quali la sostituzione degli infissi, schermature solari, la sostituzione delle caldaie e boiler con nuovi elementi ad elevate prestazioni energetiche. Sempre in presenza di uno degli interventi 1,2 o 3, saranno detraibili anche i lavori d’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
In sostanza si ha diritto all’ECOBONUS 110% se si svolgono lavori di miglioramento energetico in condomini o villette unifamiliari adibiti a prima casa.Â
Inoltre per poter accedere al 110%, gli interventi devono assicurare, oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi di legge anche il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Nel caso in cui non sia possibile, sarà sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta. Il tutto dovrà essere dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica(APE).
Tutti i bonus possono essere ceduti ad altri soggetti. Per poter optare per la cessione, il contribuente deve chiedere il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi.
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Sismabonus
Per quanto riguarda il sismabonus, la detrazione è elevata al 110%, purché gli edifici non siano ubicati in zona sismica 4. In caso di cessione del corrispondente credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, la detrazione per quest’ultima prevista dal Tuir (articolo 15, comma 1, lettera f-bis) spetta nella misura del 90%, anziché del 19.
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AGGIORNAMENTI LUGLIO 2020
Finalmente dopo tante attese il Decreto Rilancio Italia ha ricevuto l’approvazione da parte della Camera con 318 assensi. Ora approderà al Senato però non ci sarà tempo per altre modifiche, perché dovrà essere trasformato in legge entro il 18 di Luglio per non decadere.
Rispetto alla prima proposta sono state apportate alcune modifiche di seguito qui riportate:
Art. 119 comma 1 lettera a
L’isolamento termico viene applicato anche sulle superfici opache inclinate (tetto);
Gli incentivi relativi all’isolamento termico si applicano anche alle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno ( villette a schiera o case a ballatoio).
 Gli importi si suddividono in 50.000€ per gli edifici unifamiliari o per unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari ( sempre funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi). 40.000€ moltiplicato per le unità immobiliari che compongono il condominio da due a otto unità . 30.000€ moltiplicato per le unità immobiliari che compongono il condominio da più di otto unità .
Art. 119 comma 1 lettera b
L’intervento si applica anche agli impianti a collettore solare;
Gli importi si suddividono in 20.000€ moltiplicato per le unità immobiliari che compongono il condominio da due a otto unità . 15.000€ moltiplicato per le unità immobiliari che compongono il condominio da più di otto unità ;
Le spese vengono conteggiate anche per la sostituzione della canna fumaria collettiva;
Art. 119 comma 1 lettera c
Viene ampliata alle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari.
Altra importante novità è che scatta l’estensione dell’incentivo anche per le seconde case ( limitato a massimo due unità immobiliari), comprese le villette a schiera ma escluse le abitazioni signorili, ville o castelli.Â
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